Una critica pragmatica al positivismo giuridico di Pierluigi Chiassoni
DOI:
https://doi.org/10.4454/analisiediritto.v23i2.879Parole chiave:
Cognitivism, Legal Meaning, Know How, Pragmatic Conception, ObjectivityAbstract
Dopo una breve rassegna del dibattito tra cognitivismo e non cognitivismo riguardo al significato delle norme giuridiche, si discutono alcuni aspetti del “realismo pragmatico” proposto da Pierluigi Chiassoni (Fontamara, 2019) relativi a: i) la sua assimilazione dell’“ambito pratico” come quello in cui si sviluppa la pratica giuridica, alla “sfera ideologica o morale”; ii) la sua nozione di significato come interpretazione o traduzione, che incorre nell'errore evidenziato dall'argomento wittgensteiniano del regresso all’infinito, iii) la sua nozione di “giochi interpretativi”, sul cui carattere intralinguistico solleviamo alcune domande, iv) la sua tesi che per qualsiasi tipo di cognitivismo la “comprensione” o la “ricezione” del significato della disposizione si riferisca necessariamente al suo “significato linguistico”. Allo stesso tempo, proponiamo una riformulazione del cognitivismo in termini di know-how (in sostituzione del know that) che qui chiamiamo “cognitivismo pragmatico”. Con ciò aspiriamo a superare il dibattito tra cognitivisti e scettici riguardo al significato delle norme giuridiche, suggerendo a sua volta che questa concezione pragmatica conduce a una nozione di oggettività, contraria allo scetticismo difeso da Chiassoni.
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