Riconoscimento

Autori

  • Riccardo Guastini Istituto Tarello per la Filosofia del Diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova

Parole chiave:

Regola di riconoscimento, Riconoscimento delle fonti, Riconoscimento delle norme, Enunciati di riconoscimento

Abstract

(1) La regola di riconoscimento (RR) è un criterio concettuale per identificare le regole di un determinato sistema giuridico. Non è una regola che imponga doveri. Non è né la costituzione del sistema giuridico di cui si tratta, né l’insieme delle sue “regole di cambiamento”. Soprattutto, non è una regola giuridica appartenente al sistema – essa appartiene piuttosto al discorso metagiuridico di quanti desiderano identificare un sistema giuridico. (2) La RR delle fonti del diritto (leggi, costituzione, e così via) deve essere distinta dalla RR delle norme, intese come il contenuto di significato delle fonti, la quale deve prendere in considerazione le pratiche interpretative dei giudici e dei giuristi. Per quanto riguarda la RR delle norme, è necessaria una ulteriore distinzione tra: RR delle norme valide, RR delle norme esistenti, e RR delle norme in vigore. Ciascuna di tali regole incorpora criteri diversi. (3) Si possono distinguere due tipi di “enunciati di riconoscimento”: (i) “La norma N è valida (esistente, in vigore)”, (ii) “Se questi, come definiti dalla RR, sono i criteri di riconoscimento, allora la norma N è valida (esistente, in vigore)”. L’enunciato (i) usa la RR e, in questo senso, è un enunciato “interno”, ma non implica alcun tipo di accettazione assiologica, essendo la RR una definizione, non una norma di condotta. L’enunciato (ii), a sua volta, è un enunciato “esterno”, che non usa, ma solo menziona, la RR. In entrambi i casi, non vi è alcuna connessione tra gli enunciati di riconoscimento e l’accettazione morale o politica (la forza vincolante) del sistema giuridico.

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Pubblicato

2019-07-08

Fascicolo

Sezione

Riconoscimento e autorizzazione